Art. 11.

      1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. (Titolo ufficiale onorifico). - 1. All'atto della cessazione dall'incarico può essere conferito al giudice tributario il titolo ufficiale onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore».